Enasarco clikka qui!
|
|
Per qualsiasi problema legale, contrattuale, fiscale non esitate a contattarci
|
|

|
|
|
 |
|
L'agente di commercio e le sue leggi, le sue norme, i suoi regolamenti
|
 |
Le norme di legge
CODICE CIVILE - Del contratto di agenzia (ultima modifica D.Lgs 15/2/99 n. 65)
Art. 1742 - Nozione - (1) Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra, verso retribuizione, la conclusione di contratti in una zona determinata. (2) Il contratto deve essere approvato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto ad ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Art. 1743 - Diritto di esclusiva - (1) Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, ne l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Art. 1744 - Riscossioni - (1) L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facolta gli è stata attribuita egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art. 1745 - Rappresentanza dell'agente - (1) Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente. (2) L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1746 - Obblighi dell'agente - (1) Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario. (2) Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissario, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
Art. 1747 - Impedimento dell'agente - (1) L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al proponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
Art. 1748 - Diritti dell'agente - (1) Per tutti gli affari concluisi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. (2) La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. (3) L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. (4) Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contatto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi , inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse seguito la prestazione a suo carico. (5) Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, L'agente ha diritto, per la parte inseguita , ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi, o in mancanza, dal giudice secondo equità. (6) L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. (7) L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Art. 1749 - Obblighi del preponente - (1) Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena prevede che il volume delle operazioni sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. (2) Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente. (3) L'agente ha diritto ad esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. (4) E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
Art. 1750 - Durata del contratto o recesso - (1) Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminmato. (2) Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito. (3) Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto a due mesi per il secondo anno iniziato a tre mesi per il terzo anno iniziato , a quattro mesi per il quarto anno o cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. (4) Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente. (5) Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario. (Articolo cosi sostituito dall'art.3 del decreto legislativo n. 303 del 10/9/1991).
Art. 1751 - Indennità in caso di cessazione del rapporto - (1) All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un indennità se ne ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanzaili vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equa tenuta conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano gli affari di tali clienti. (2) L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente recede dal contratto a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia. (3) L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. (4) La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. (5) L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. (6) Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente. (7) L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.
Art. 1751 bis - Patto di non concorrenza - (1) Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto.Esso deve riguardare la medesima zona clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. (Articolo aggiunto dall'art.5 del decreto legislativo n.303 del 10/9/1991).
Art. 1752 - Agente con rappresentanza - (1) Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
|
 |
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - L. 3 maggio 1985, n.204; Disciplina dell'attività di agente e rapperesentante di commercio - D.M. 21 agosto 1985;: Norma di attuazione della L. 3 maggio 1985, n. 204 - Circ. 10 dicembre 1985 n. 3092/C: Applicazione dlla legge n. 204/1985 e D.M. 21 agosto 1985 - Circ. 29 aprile 1986 n.3109: Chiarimenti alla legge n.204/1985 - Circ. 2 febbraio 1987, n. 3129: Chiarimenti alla legge n. 204/1985 e n. 190/1986 - Circ. 17 maggio 1991, n. 3243/C:Integrazione alla circ. n. 3109/1986 - Circ.4 marzo 1994, n. 3329/C: Chiarimenti alla legge n. 204/1985
|
 |
ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI VALIDI "ERGA OMNES" (PER TUTTI) INDUSTRIA - AEC 20 giugno 1956, reso valido "erga omnes" con D.P.R. 16 gennaio 1961, n.145. - Regolamento di esecuzione degli artt. 19 e 20 dell'Accordo che precede (approvato con accordo economico 17 luglio 1957 e annesso al D.P.R. COMMERCIO- AEC 13 ottobre 1958, reso valido "erga omnes" con D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842
|
 |
ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI VALEVOLI PER I SOLI ISCRITTI ALLE ORGANIOZZAZIONI CONTRAENTI GLI ACCORDI ECONOMICI
INDUSTRIA - Accordo Economico 16 novembre 1988 per il rinnovo dell' AEC 19 DICEMBRE 1979 - Accordo Economico 19 dicembre 1979 - Disposizioni regolamentari di cui agli art. 12 e 21 dell'Accordo Economico 19 dicembre 1979 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale - Accordo (30 ottobre 1992) 26 novembre 1992 COMMERCIO - Accordo economico 9 giugno 1988 per il rinnovo dell' AEC 24 giugno 1981 - AEC 24 giugno 1981 - Accordo (19 novembre 1992) 26 novembre 1992
|
 |
TRATTAMENTO FISCALE DELL'AGENTE DI COMMERCIO - Circ. 10 giugno 1983, n.24/8/985 - D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 - Ritenuta alla fonte sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentana di commercio e di procacciamento di affari - Ris. Min. 7 febbraio 1991, prot.430047 - Regali di scarso valore e campioni - Definizione ai fini dell'imposizione indiretta - D.M. 17 gennaio 1992- Criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi. - Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E/V1 -12- 2668 - IVA- Soppressione della bolla di accompagnamento delle merci - D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 - Circ. 11 ottobre 1996, n. 249/E/V1-12-3309 - IVA - Soppressione della bolla di accompagnamento delle merci - D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 - Circ. 18 febbraio 1993, n. 6/7/608 - Imposte sui redditi - Determinazione del reddito- Esercizio di attività commerciali - Contributo diretto lavorativo - Determinazione L. 14 novembre 1992, n. 438. - Circ. 10 Febbraio 1998, n. 48/E- III- 17104. Imposte sui redditi - Limiti di deduzione delle spese e di altri componenti negativi a taluni mzzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni- Trattamento- Istruzioni - Art. 121 bis del D.P.R. n. 91771986.
|
|