ENASARCO
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RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA ENASARCO. Deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 5 agosto 1998; approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il 24 settembre 1998.
Contributi in vigore dal 1 luglio 1998:
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Vecchia aliquota
5% a carico dell'agente 5% a carico della preponente
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Nuova aliquota 5,75% a carico dell'agente 5,75% a carico della preponente
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Massimali in vigore dal 1 luglio 1998
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Vecchio importo provvigionale 20.000.000 Plurimandatari 34.000.000 Monomandatari
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Nuovo importo provvigionale 24.000.000 Plurimandatari 42.000.000 Monomandatari
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Minimali in vigore dal 1 luglio 1998
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Vecchi importi 120.000 Plurimadatari 240.000 Monomandatari
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Nuovi importi 240.000.000 Plurimandatari 480.000.000 Monomandatari
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Anzianità contributiva Rapportata a trimestri di effettiva durata del rapporto, solo nel caso di inizio o cessazione del rapporto. Massimali non frazionabili. Minimali frazionabili per trimestri di effettiva durata del rapporto.
Prosecuzione volontaria Viene concessa ove sussistano almeno 7 anni di contributi già versati, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti.
Contributi omessi L'agente può ricìhiedere il versamento volontario di contribuzione omessa da preponenti dichiarate fallite o sottoposte a procedura concorsuale per i periodi non caduti in prescrizione, con eventuale rimborso delle somme versate, nel caso di recupero dal fallimento.
Modifica età pensionabile Innalzamento della soglia di accesso la pensione di vecchiaia da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 per le donne attraverso un periodo transitorio che si concluderà nel 2006 all'interno del quale saranno validi i termini qui riassunti:
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